Lo sconto del 55%, prorogato fino al 2010, non richiede l'attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari termici. Aumentato fino a 10 anni, a scelta del contribuente, il periodo in cui diluire lo sconto fiscale.


Prorogata al 2010 la detrazione 55%

Novità in arrivo in materia di attestati e detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. La Commissione Bilancio ha approvato un emendamento che apporta modifiche all'articolo 2, comma 14 del disegno di legge per la Finanziaria 2008, attualmente all'esame del Senato, il quale prevede che “le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010”. La prima novità importante, contenuta nella Finanziaria 2008, riguarda infatti la proroga fino al 2010 della detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione si applica anche agli interventi su finestre e strutture opache orizzontali e verticali, all'installazione di pannelli solari termici e alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Aumentato fino a 10 anni, a scelta del contribuente, il periodo in cui diluire lo sconto fiscale.


Infissi e pannelli solari senza attestato energetico

Per quanto riguarda gli interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, di cui al comma 345 dell'articolo 1 della Finanziaria 2007, e agli interventi relativi all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, previsti al comma 346, articolo 1, l'emendamento di cui sopra stabilisce che non è obbligatorio l'attestato di qualificazione energetica richiesto invece all'articolo 1, comma 348, lettera b, della Finanziaria 2007.

Corretta la tabella sulla trasmittanza

Il medesimo emendamento, inoltre, corregge la Tabella (allegata al comma 345 della Finanziaria 2007) sui requisiti di trasmittanza termica U per gli interventi edilizi, che nella versione attualmente in vigore contiene un errore di inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle coperture e dei pavimenti. Con efficacia dal 1° gennaio 2007, la nuova Tabella sostituirà la Tabella 3.

 

 

 

 


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